COMPENSI PER ATTIVITA' SPORTIVA E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE. TUTTE LE NOVITA' 21/07/2018
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio scorso del decreto legge 12 luglio 2018, n.87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), il Governo ha disposto (articolo 13) l'abrogazione dei commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della legge 205/2017, con i quali erano state fatte nascere le società sportive lucrative e si era dato al CONI il potere di stabilire quali fossero le "collaborazioni sportive" che costituivano oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.
Per quanto riguarda le società lucrative, hanno avuto vita breve, e probabilmente non si meritavano di più. La nostra associazione nazionale non ha mai approvato questa innovazione, e tornare indietro a volte è meglio che andare avanti
La legge di bilancio 2018 aveva però introdotto numerose modiche alla normativa relativa ai
compensi cosiddetti sportivi (art. 67 e 69 del TUIR)
Queste novità comportavano numerose conseguenze, in parte superate.
La prima, e forse più rilevante conseguenza, è che,
le collaborazioni svolte nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche, quali, ad esempio, quelle rese da allenatori, arbitri etc. a favore di ASD/SSD, Federazioni, Enti di Promozione etc. non sono più considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il ricondurre tali collaborazioni di carattere sportivo alla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le quali, comunque, non erano considerate rapporti di lavoro subordinato, non costituiva certamente una semplificazione degli adempimenti a carico delle ASD/SSD, di Federazioni, Enti di Promozione etc.
Ma aveva il pregio di dare certezza alle ASD/SSD e agli operatori sulla natura di tali redditi.
Il CONI e l'Ispettorato del lavoro nazionale avevano in questo senso avviato un percorso che ci auguriamo non venga interrotto.
Resta fermo invece, che, come ha precisato a suo tempo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007 e poi con l' interpello nr. 22 del 09 giugno 2010, che per stipulare colalborazioni coordinate e continuartive di tipo gestionale (tipo segreteria, addetti alel iscrizioni etc.)
costituisce adempimento obbligatorio per i committenti quello di
effettuare le comunicazioni preventive (almeno il giorno prima, esclusivamente per via telematica)
al Centro per l'Impiego per le collaborazioni coordinate e continuative instaurate. Ulteriore e connesso adempimento è quello della
redazione del Libro Unico del Lavoro.
Per tali soggetti è obbligatoria la busta paga e, dal 1° luglio 2018, il pagamento non può più essere effettuato per contanti ma deve essere tracciabile (bonifico, assegno non trasferibile etc).
Il recente decreto non ha modificato invece il limite annuo di franchigia (esenzione da ogni imposizione fiscale) dei compensi etc di cui all'articolo 67 del TUIR , che dal 1° gennaio scorso è stato elevato a 10.000, 00 euro annui.
Su AICS ON LINE NORME E FISCO di mercoledì 18 luglio è stato pubblicato un intervento del dott.
Luigi Silvestrii, Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori, che chiarisce in maniera esemplare la problematica e fornisce le indicazioni ai nostri comitati e alle nostre ASD/SSD