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CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI. ISTRUZIONI PER L'USO. 23/01/2017
L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 10044/2017 del 16 gennaio 2017 ha approvato modello e istruzioni per la Certificazione Unica 2017, relativa ai redditi percepiti nel 2016.
In allegato trovate il provvedimento emanato.
In sintesi, per quello che riguarda le associazioni a noi affiliate, esse debbono comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite intermediari autoirizzati,  una serie di redditi e somme corrisposte a dipendenti, colalboratori, etc.
Sono molte le fattispecie. Le principali riguardano:
- la comunicazione
dell'’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 de l testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2016 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso “TUIR"
Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI devono inoltre comunicare l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 lettera m dello stesso TUIR”. In pratica, devono comunicare i cosiddetti compensi sportivi erogati ai propri atleti, tecnici, dirigenti etc.

art 67, comma 1 lettera m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche;

Le certificazioni andranno consegnate agli interessati entro il 31 marzo