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DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DEI DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVATO IL REGOLAMENTO REGIONALE. 17/06/2016
La Giunta Regionale Toscana, con delibera 566 del 14 giugno 2016 ha approvato il Regolamento  di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Come noto, secondo la legge nazionale, dal 20 luglio i gestori degli impianti sportivi hanno l’obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori semiautomatici esterni.

Per la legge regionale della Toscana, però, la decorrenza è dal 1° luglio.

Si consiglia pertanto tutti i gestori degli impianti sportivi che, alla data del primo luglio svolgono regolare attività negli impianti stessi, a dotarsi sin da allora dei defibrillatori.

Vi diamo di seguito notizia dei contenuti principali del Regolamento, rimandando ad una specifica riunione, che terremo in luglio, ulteriori approfondimenti

Gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 sono quelli indicati all'articolo 3, comma 2  della legge stessa (vedi la nostra sezione normative di interesse per le associazioni), nonché quelli privati destinati esclusivamente all’uso personale dei proprietari e quelli pubblici o privati ad accesso libero non vigilato.

I gestori degli impianti e, nel caso previsto dall’articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015, i soggetti
assegnatari dell'impianto, hanno l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento delle attività sportive.

In tali casi,  il gestore e gli assegnatari possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive che utilizzano l'impianto.
Tale obbligo e l’eventuale suddetto accordo  devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all’uso del defibrillatore

Soggetti gestori e assegnatari, inoltre, identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l’operatività del defibrillatore e, prima dell’inizio dell’attività sportiva o motorio-ricreativa, annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell’apposita spia.

I gestori degli impianti trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente, oltre
a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7 della l.r. 68/2015, ( e cioè il modello  del defibrillatore, il posseduto, e l'elendo degli operatori BLS-D)  le informazioni relative all’indirizzo
dell’impianto, alla dislocazione del defibrillatore all’interno della struttura ed ai recapiti telefonici
dei gestori cui fare riferimento in caso di attivazione in emergenza del defibrillatore.