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LE NUOVE GUIDA PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITA' MOTORIA IN GENERE. AGGIORNAMENTO AL 3 DICEMBRE 03/12/2021
Il documento aggiorna le linee guida del 4 ottobre 2021, elaborate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce delle precedenti linee guida del 22 ottobre 2020, del 5 marzo 2021, del 1° giugno 2021 e del 6 agosto 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana.

In particolare:

• L’art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, introduce l’art. 9 bis al decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispone che dal 6 agosto 2021 l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decret o-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

• L’art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. •

L’art. 4, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 introduce, a partire dal 6 dicembre 2021, la necessità di possesso della certificazione verde di cui all’art. 9 del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo dicertificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

• L’art. 5, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 rende possibile, per i soggetti possessori di green pass rafforzato - certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, di svolgere in arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca.

IL DECRETO LO TROVI QUI

https://www.sport.governo.it/media/3103/decreto-adozione-lg-attivita-sportiva-3-dicembre-2021-rev-ms-signed.pdf

LE NUOVE LINEE GUIDA LE TROVI IN ALLEGATO