di Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri, Luigi Silvestri
La recente conversione in legge del decreto legge 22 aprile 2021 n.52 (cd decreto “riaperture”) – ci fornisce l’occasione di ritornare su un tema più volte affrontato su questa rubrica: quello dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti, sancito dalla Legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129.
La legge di conversione del DL 52/2021 (Legge 87 del 17 giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021) ha infatti introdotto un articolo (Art. 11 sexiesdecies) che proroga di fatto al 1° gennaio 2022 la possibilità di comminare sanzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA) ai soggetti inadempienti.
Ciò consente a quanti si fossero dimenticati di assolvere a tale obbligo di farlo comunque, anche se in ritardo, senza subire sanzioni che, ricordiamo, sono pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro e la revoca del contributo concesso se entro 90 giorni dalla contestazione il contributo non viene pubblicato.
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