Il codice del terzo settore sancisce l’obbligo per le associazioni di promozione sociale di avvalersi in modo “prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”. (art.35 Cts)
Tale condizione rappresenta una peculiarità riservata alle APS, oltre naturalmente alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), e che si discosta da quanto il legislatore ha invece previsto per tutti gli altri Enti del Terzo Settore, i quali possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, lasciando loro la piena facoltà.
Ma nel caso di un’Associazione come la nostra, che non stipula polizze collettive, ma che comunica di volta in volta all’assicuratore il nominativo dei volontari da assicurare, e contestualmente alla stipula della polizza iscrive i volontari nel Registro, la conoscibilità dei soggetti assicurati non è già di per se stessa e meglio garantita?
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